Back to top

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Scarperia e San Piero …

IMU 2025

Con Delibera Consiliare n. 64 del 27/12/2024, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025 secondo il prospetto ministeriale.

Scadenze per il pagamento:

  • acconto IMU: 16/06/2025
  • saldo IMU: 16/12/2025

Il software di calcolo IMU e stampa F24 è aggiornato con le aliquote 2025: clicca qui per il software di calcolo IMU 2025 e per il ravvedimento delle annualità precedenti.

AVVERTENZE!!!

-L’intero gettito IMU è di competenza del comune, con eccezione della quota pari al 7,6 per mille relativa agli immobili di categoria D, il cui gettito è di spettanza dello Stato. 

-L’imposta deve dunque essere versata utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9) e pertinenze
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 quota statale fabbricati cat. D (0,76%)
  • 3930 quota comunale fabbricati cat. D (per la parte che eccede lo 0,76%).

 

-Il Comune di Scarperia e San Piero è comune montano, pertanto i terreni agricoli e i terreni incolti sono esenti dall’IMU.

 

-Al fine di beneficiare delle aliquote agevolate del:

  • 0,91% per gli fabbricati locati con contratto registrato antecedentemente al 1° luglio 2010 (i dati relativi ai contratti registrati dopo tale data vengono invece acquisiti d'ufficio da Agenzia delle Entrate senza obbligo dichiarativo);
  • 0,91% per gli abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato con contratto registrato;

    occorre presentare apposita autocertificazione su modulistica stabilita dall’Ente (in calce a questa pagina), entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta).

 

-Al fine di beneficiare della riduzione della base imponibile al 50% per:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come disciplinato dall'art.10 del vigente Regolamento Comunale IMU;
  • unità immobiliari (a eccezione delle categorie A1, A8, A9), concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 comma 10 della Legge n.208/2015;

    occorre presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dall’ente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta).

 

- Per le abitazioni assimilate all'abitazione principale (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740 e art. 6 del Regolamento IMU Comunale), e quindi escluse dall'imposta è fatto obbligo di presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale. Per le assimilazioni all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e non locata, è possibile in alternativa utilizzare questo modello.

 

-Per le abitazioni locate a canone concordato l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%, ai sensi della L.160/2019 comma 760. Per i contratti stipulati dal 07/07/2025 è necessaria l’attestazione, rilasciata da un'associazione firmataria del nuovo accordo territoriale (in cui è incluso Scarperia e San Piero), che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale. Per i contratti stipulati prima di tale data è sufficiente che sia dimostrata la conformità all'accordo territoriale previgente nel comune limitrofo demograficamente omogeneo.

 

-Si ricorda che occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

  • quando si sono verificate variazioni incidenti sull'ammontare dell'imposta non rilevabili da atti catastali e anagrafici e quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Ad esempio: abitazione assegnata dal giudice all'ex coniuge affidatario del figlio minore; immobili per cui è intervenuta una costituzione/rinuncia/riunione di usufrutto su un diritto di abitazione sulla casa coniugale del coniuge superstite (art. 540 C.C.) non dichiarata in Catasto;
  • per gli immobili oggetto di locazione finanziaria (leasing);
  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, oppure iscritti ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • per le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato, variazioni di valore venale in comune commercio);
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
  • a pena di decadenza dal beneficio per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (art.1, comma 751 della legge 160/2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art.1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art.1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019).

La dichiarazione IMU non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avrà effetto anche per gli anni successivi, a meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi già dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per quant'altro si rinvia alle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU.

-Gli ENTI NON COMMERCIALI invece devono presentare, a pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione IMU sull'apposito modello ENC ogni anno e per ogni immobile indipendentemente se sono esenti, non esenti o parzialmente imponibili, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU(30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta), ponendo attenzione a compilare tutti i quadri.

 

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Tributi:

tributi@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

tel. 055 8431647 – 636 – 659

Via de’ Bastioni, n. 3 - Scarperia e San Piero (in orario apertura sede Scarperia).

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?